Decreto Spalma Incentivi Fotovoltaico del Governo Renzi (DL 91/2014)


DL 91 del 24 giugno 2014 spalma incentivi fotovoltaico RenziIl Governo Renzi, con il D.L. n.91 del 24 giugno 2014, meglio noto come “Decreto Spalma Incentivi per le Rinnovabili”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.144 del 24/6/2014, ha introdotto delle diposizioni urgenti che hanno incidenza retroattiva sugli incentivi per il fotovoltaico. L’entrata in vigore del provvedimento è il 25 giugno 2014. Il Decreto segue la deliberazione del Consiglio dei Ministri di venerdì 13 giugno 2014.

Ecco in sintesi cosa prevede il decreto spalma incentivi fotovoltaici: a partire dal 01/01/2015 gli impianti fv con potenza superiore a 200kW subiranno una riduzione delle tariffe incentivanti, che vengono rimodulate su un periodo di 24 anni anziché 20. Le riduzioni sono indicate nella tabella dell’allegato 2. In pratica un impianto a cui restano ancora 12 anni di incentivi (per arrivare ai 20 anni precedentemente previsti), si vedrà allungare la durata di 4 anni, per cui gli resteranno 16 anni, con una riduzione dell’incentivo del 25% (in pratica prenderà un incentivo del 75% rispetto a quanto inizialmente pattuito).

Testo Decreto Spalma Incentivi Fotovoltaici

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 26 del Decreto.
DL 91 del 24/06/2014

Articolo 26 – Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell’incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all’8 per cento dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L’opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

Allegato 2 (articolo 26, comma 3) – Tabella

Periodo residuo Percentuale di riduzione dell’incentivo
12 25%
13 24%
14 22%
15 21%
16 20%
17 19%
18 18%
Oltre 19 17%



Testo completo DL 91/2014

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg



Agomento: Decreto Legge 91/2014 Spalma Incentivi Fotovoltaici