Scambio sul Posto


Che cos’è lo scambio sul posto?

Scambio sul Posto, incentivo vendita energia fotovoltaicaCon il termine scambio sul posto (SSP) si fa riferimento, secondo quanto indicato nella Deliberazione 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08 (Del. AEEG n. 74/08) a un servizio che viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dal giorno 1° Gennaio 2009 su istanza degli interessati.

Lo scambio sul posto permette all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

  • alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) di potenza fino a 20 kW;
  • alimentati da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
  • fotovoltaico di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Chi eroga il servizio di scambio sul posto SSP?

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), con Deliberazione ARG/elt 74/2008, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. proceda alla gestione delle attività connesse al servizio SSP dello scambio sul posto e all’erogazione del contributo in conto scambio.

I vantaggi dello SSP

Il servizio di scambio sul posto (SSP) è vantaggioso per l’utente dello scambio quando l’utente in un anno è in grado di immettere in rete energia elettrica almeno in quantità uguale a quella prelevata dalla rete su base annua. Per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’utente dello scambio vedrà rimborsati dal GSE i costi sostenuti per l’utilizzo della rete elettrica in termini di servizi di trasporto, dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.

In particolare il regime di scambio è vantaggioso perché è finalizzato a garantire:

  • trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell’energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
  • corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata nell’ambito dello scambio sul posto;
  • visibilità dell’incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto.

Esempi di calcolo del contributo in conto scambio di cui in deliberazione ARG/elt 74/08

Per il calcolo del contributo economico (incentivo per l’energia fotovoltaica prodotta ma non consumata) che si può ottenere si deve far riferimento alla quantità di energia elettrica immessa in rete e alla quantità di energia elettrica prelevata dalla rete, la parte del contributo commisurata agli oneri di trasporto dell’energia viene calcolata sulla quantità di energia elettrica scambiata.

Ecco alcune casistiche.

Caso 1
Quando la quantità di energia elettrica in un anno immessa in rete è maggiore di quella prelevata si ottiene un credito in euro proporzionale all’eccedenza tra energia immessa e quella prelevata che viene erogato a credito per l’anno successivo.

Caso 2
Quando la quantità di energia elettrica in un anno immessa in rete è minore di quella prelevata e il controvalore dell’energia immessa è inferiore al costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete non si ottengono crediti economici per l’anno successivo .

Caso 3
Quando la quantità di energia elettrica in un anno immessa in rete è maggiore di quella prelevata, ma il controvalore dell’energia immessa è inferiore all’onere di acquisto dell’energia elettrica dalla rete si pareggiano i costi e non c’è credito per l’anno successivo.

Caso 4
Quando la quantità di energia elettrica in un anno immessa in rete è minore di quella prelevata e però il controvalore dell’energia immessa è superiore al costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete si ottengono crediti economici per l’anno successivo .

Documenti sullo scambio sul posto

Disciplina dello scambio sul posto edizione del 3 gennaio 2011 Regole tecniche per la Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell’articolo 10 del TISP (testo integrato scambio sul posto).
http://www.gse.it/attivita/ssp/PubblInf/Documents/Regole-tecniche-III-edizione-vfinale.pdf

Disposizioni Tecniche di Funzionamento aggiornate al 31 ottobre 2011 sulle Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto (SSP) e per il Servizio di Scambio senza l’obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo.
http://www.gse.it/attivita/ssp/PubblInf/Documents/SSP-SSA%20%20DTF%20(26-10-11).pdf



Agomento: Scambio sul Posto, incentivo vendita energia fotovoltaica